1. Il consiglio di amministrazione è composto da otto membri più il presidente, di cui uno nominato dal Ministro della salute, quattro dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno ciascuno dai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in modo da garantire i più alti livelli di competenza e di professionalità nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrano nell'ambito dei compiti dell'Autorità e possono essere riconfermati una sola volta.
2. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni, e comunque decade comunque decorsi due anni dalla data di insediamento di un nuovo Governo. I membri del consiglio di amministrazione sono rieleggibili una volta sola.
3. Il consiglio di amministrazione adotta, su proposta del presidente, un regolamento interno che definisce il funzionamento e l'organizzazione dell'Autorità.
4. Il consiglio di amministrazione nomina i componenti del comitato scientifico di cui all'articolo 9.
5. Sulla base degli indirizzi definiti dalla Conferenza permanente per i rapporti