Art. 5.
(Consiglio di amministrazione).

      1. Il consiglio di amministrazione è composto da otto membri più il presidente, di cui uno nominato dal Ministro della salute, quattro dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno ciascuno dai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in modo da garantire i più alti livelli di competenza e di professionalità nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrano nell'ambito dei compiti dell'Autorità e possono essere riconfermati una sola volta.
      2. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni, e comunque decade comunque decorsi due anni dalla data di insediamento di un nuovo Governo. I membri del consiglio di amministrazione sono rieleggibili una volta sola.
      3. Il consiglio di amministrazione adotta, su proposta del presidente, un regolamento interno che definisce il funzionamento e l'organizzazione dell'Autorità.
      4. Il consiglio di amministrazione nomina i componenti del comitato scientifico di cui all'articolo 9.
      5. Sulla base degli indirizzi definiti dalla Conferenza permanente per i rapporti

 

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tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre di ogni anno, su proposta del presidente, sentito il direttore generale, il consiglio di amministrazione adotta il programma di lavoro dell'Autorità per l'anno successivo. Il consiglio di amministrazione provvede affinché tale programma sia coerente con le priorità fissate in materia di sicurezza alimentare dagli organi dell'Unione europea.
      6. Il programma di lavoro di cui al comma 5 viene trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      7. Il presidente del comitato scientifico partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.
      8. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei propri membri.
      9. Il direttore generale partecipa al consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.